A.C. 3437-4376-5400-A

 EMENDAMENTI

Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Relatori: SAIA (per la I Commissione) e ASCIERTO (per la IV Commissione).

N. 5.

Seduta del 25 gennaio 2006

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 1. (Riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:

          a) per il riordinamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o corpi ed a valorizzare le risorse umane, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, prevedendo l'istituzione di distinte procedure negoziali ovvero di concertazione, idonee a valorizzare le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o alle Forze di polizia ed i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni;

          b) per il riordinamento del rapporto di impiego della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      2. Sono adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti:

          a) l'unificazione dei ruoli del personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando un incremento della dotazione organica delle qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo idoneo a garantire omogenee opportunità di carriera tra gli appartenenti ai ruoli di base dei vari corpi ed amministrazioni, prevedendo:

              1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendenti e corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche e gradi corrispondenti, l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

              2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, l'ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

          b) interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il reale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, nonché dell'accesso a tali ruoli dai ruoli sottostanti con particolare riferimento al personale che abbia già superato procedure selettive, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e garantendo comunque identiche opportunità di accesso al ruolo dall'interno ed identiche opportunità di accesso alle qualifiche e gradi apicali all'interno tra i vari corpi ed amministrazioni, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica e funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

          c) l'unificazione, nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo:

              1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

              2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la sua soppressione, nonché del ruolo speciale della Guardia di finanza, anche attraverso la rideterminazione della consistenza organica in misura proporzionale a quella dei ruoli degli ufficiali e dei ruoli del personale direttivo e dirigente delle altre Forze di polizia;

              3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

          d) le disposizioni transitorie eventualmente occorrenti.

      3. Sono adottati, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi che provvedano alla valorizzazione ed ai riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base.
      4. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 3, devono, comunque, garantire la reale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.
      5. Tutti gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e a tutti gli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alle Camere, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti delegati, qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
      6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      7. Provvedimenti correttivi possono essere adottati, con le modalità previste dal presente articolo, entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3.
1. 60.    Bressa, Lucidi, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: uno o più con le seguenti: due distinti.
1. 1.    Minniti, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

          0a) evitare sperequazioni nelle progressioni di carriera e nei trattamenti economici tra il personale delle Forze armate e quello dello Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e garantire l'allineamento dei trattamenti economici eventualmente differenziati e l'armonizzazione dei profili di carriera;
1. 80.    Pisa, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tenuto conto aggiungere le seguenti: dei principi di cui all'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e, conseguentemente,
1. 61.    Bressa, Leoni, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: a valere fino a: 24 dicembre 2003, n. 350, con le seguenti: nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero.
1. 6.    Molinari, Angioni, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: ed assicurando ai aggiungere le seguenti: vicesovrintendenti e ai.
1. 62.    Pinotti, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , nonché, per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, provenienti dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l'inquadramento nella qualifica di sovrintendente capo, laddove non abbiano conseguito tale qualifica.

      Conseguentemente:

          alla medesima lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

              1-bis) il riordino della carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, con la previsione del passaggio al ruolo superiore, anche ricorrendo a concorsi straordinari;

          alla lettera b), premettere la seguente:

              0b) riordino della carriera del personale appartenente al ruolo degli ispettori, con possibilità di inquadramento nelle qualifiche e nel ruolo superiore, anche ricorrendo a concorsi straordinari;

          sopprimere la lettera d).
1. 79.    Ruzzante, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: l'ulteriore facoltà fino a: di mantenere con le seguenti: eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo.
1. 71.    Lavagnini.

      Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

          3) la valorizzazione economico funzionale del personale con qualifica iniziale, anche in considerazione del servizio prestato nelle Forze armate;

          4) modalità di accesso alle carriere superiori, in via transitoria per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che abbiano superato prove di esame o selettive, in relazione al titolo di studio conseguito, e, a regime, in relazione al merito e al titolo di studio conseguito.
1. 65.    Amici, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: anche di carattere economico aggiungere le seguenti: e che non comportino l'assegnazione di qualifiche o gradi dai ruoli superiori a quelli inferiori e viceversa.
1. 67.    Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: dei sostituti commissari e del personale fino alla fine della lettera, con le seguenti: collocamento degli attuali sostituti commissari nel ruolo dei commissari.
1. 66.    Mazzoni.

      Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

          c) costituzione di una progressione di carriera per il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario e di quelli corrispondenti in qualifica e funzioni direttive, prevedendo:

              1) la soppressione del ruolo direttivo speciale previsto dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e l'abrogazione del comma 261, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

              2) che la dotazione organica complessiva non superi quella dei ruoli attualmente previsti,

              3) che l'accesso alle qualifiche direttive superiori a sostituto commissario avvenga mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale, con esame finale comprendente il conseguimento della laurea, riservati ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti, prevedendo ulteriori modalità per il personale in possesso di un titolo di studio di livello universitario appartenente alla stessa carriera o alla carriera di cui alla lettera a);

              4) l'attribuzione a tutto il personale di analogo beneficio a quello di cui all'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121;

              5) modalità di accesso alla carriera dirigenziale in relazione al merito e al titolo di studio conseguito.
1. 68.    Luongo, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera c), alinea, sopprimere le parole: , nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale,
1. 14.    Molinari.

      Al comma 2, lettera c), alinea, sopprimere le parole da: , e di quelli corrispondenti fino a: e di una indennità perequativa di base in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      Art. 1-bis. (Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera dei funzionari della Polizia di Stato). - 1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto d'impiego dei funzionari della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare unitariamente l'ordinamento della carriera dirigenziale dei funzionari della Polizia di Stato, nella quale sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e quelli dei corrispondenti ruoli e dei sanitari e dei funzionari tecnico scientifici, stabilendo il trattamento economico e normativo del personale di tali carriere secondo i seguenti principi:

          a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, presieduta dal Ministro per la funzione pubblica, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dei funzionari di Polizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale, nel rispetto delle norme generali ed ordinarie, la verifica del corretto adeguamento del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, e dell'indennità pensionabile, anche sulla base del criterio della parametrazione; il trattamento di missione; il trattamento economico di trasferimento e le indennità d'alloggio; le indennità speciali connesse a particolari incarichi; l'orario di lavoro ordinario e straordinario; il congedo ordinario, straordinario, per formazione e parentale; le reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; l'esercizio del diritto allo studio; il sistema delle relazioni sindacali, con i relativi permessi ed aspettative; la tutela delle lavoratrici madri. Nella fase di prima applicazione tale accordo non può comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato, provvedendosi ad utilizzare le risorse disponibili per il riequilibrio delle retribuzioni della carriera dirigenziale dei funzionari di Polizia rispetto a quelle dei dirigenti delle corrispondenti carriere di cui agli articoli 1 e 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, commi quarto e settimo, sui dirigenti generali della pubblica sicurezza, e dall'articolo 43, commi ventunesimo e ventiduesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121;

          b) rafforzamento della specificità e dell'unitarietà della carriera dirigenziale, attraverso l'accorpamento delle qualifiche e la previsione di una rinnovata procedura concorsuale, riservata a candidati in possesso delle prescritte lauree specialistiche quinquennali in giurisprudenza, scienze politiche ed economia, come unica modalità d'accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno; conseguente abrogazione di ogni norma incompatibile;

          c) previsione di accurate selezioni pubbliche, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di alta formazione iniziale presso l'Istituto superiore di Polizia, comprendenti stage presso altre scuole di formazione dell'amministrazione statale, presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere, per il periodico aggiornamento, eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi. L'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

          d) avanzamento in carriera mediante concorso interno per titoli ed esami ovvero per merito comparativo, secondo criteri obiettivi e predeterminati di selezione e valutazione collegiale; subordinare tali avanzamenti ad un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica dirigenziale iniziale ed in quelle intermedie, con la previsione di percorsi di carriera caratterizzati da adeguate e diversificate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture di formazione, escludendo riserve di quote e mobilità esterna;

          e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire agli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in ragione delle specifiche esigenze e della responsabilità discendenti dalla rappresentanza, per le questioni tecnico-amministrative, dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, da definire ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

          f) revisione dei criteri di attribuzione delle funzioni e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali alle peculiarità della qualifica rivestita e alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;

          g) definizione di un trattamento economico pensionabile che ricomprenda gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comprese le indennità di posizione e perequativa, con adeguamento di diritto annuale da operarsi considerando quale base la media degli incrementi comunque conseguiti, nell'anno precedente e compresa l'indennità integrativa speciale, dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aumentata della misura dell'inflazione ufficialmente rilevata e dell'ulteriore incremento del 2 per cento. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, previa verifica negoziale con le rappresentanze del personale appartenente alla carriera dei funzionari di polizia, entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo, in caso d'incapienza, successivo conguaglio;

          h) fino all'attivazione delle procedure negoziali di cui alle lettere a) e g), le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti economici accessori, anche incentivanti, previsto dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese agli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia, nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si provvede alla ridefinizione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per gli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalla lettera g);

          i) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari della Polizia di Stato qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione e individuazione, attraverso procedura negoziale tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative degli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia, dei criteri di assegnazione e di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;

          l) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;

          m) estensione agli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia cui possono essere conferiti incarichi esterni all'amministrazione della pubblica sicurezza, ma nell'interesse di essa, della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

          n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative degli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia, che rendono il loro parere entro venti giorni. Gli schemi, unitamente ai pareri espressi nei termini, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
      3. Provvedimenti correttivi possono essere adottati, con le modalità previste dal presente articolo, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.
1. 17.    Molinari.

      Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: Polizia di Stato, aggiungere le seguenti: della Polizia penitenziaria.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), dopo le parole: Polizia di Stato aggiungere le seguenti: , della Polizia penitenziaria.
1. 69.    Mazzoni.

      Al comma 2, lettera c), alinea, sostituire le parole da: nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, fino alla fine della lettera, con le seguenti: fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, prevedendo:

          1) analogo modello dirigenziale per i corrispondenti gradi dei ruoli degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

          2) analogo modello dirigenziale per le corrispondenti qualifiche dei funzionari dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;

          3) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, senza oneri aggiuntivi;

          4) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi.
1. 63.    Molinari.

      Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, aggiungere le seguenti: nonché dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria, di cui agli articoli 7 e 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
1. 64.    Rotundo, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone aggiungere le seguenti: l'estensione anche per i commissari capo ed.
1. 19.    Molinari.

      Al comma 2, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, la parola: altresì.
1. 72.    Lavagnini.

      Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: ferma restando con le seguenti: fermi restando l'attuale numero di gradi e relative funzioni e.
1. 70.    De Brasi, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).
1. 21.    Molinari.

      Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

          2) per la Polizia di Stato e il Corpo forestale la creazione di un nuovo ruolo direttivo ordinario e uno corrispondente per i ruoli tecnici, anche con la creazione o soppressione di qualifiche a cui possono accedere a regime, con separati concorsi, per il 50 per cento dei posti disponibili i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea di primo livello in materie compatibili con le funzioni da svolgere e per il restante 50 per cento i sostituti commissari e gli ispettori superiori in possesso di analoghi requisiti, nonché la previsione di norme transitorie che prevedano l'inquadramento degli attuali ispettori superiori e sostituti commissari e corrispondenti nei costituiti nuovi ruoli direttivi ordinari da finanziare anche utilizzando i fondi già previsti per i ruoli direttivi speciali.
1. 22.    Molinari.

      Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: , senza oneri aggiuntivi.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sopprimere le parole: , senza oneri aggiuntivi.
1. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione.
1. 250.    Le Commissioni

      Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: , in relazione alle specificità fino alla fine del numero con le seguenti: del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in analogia a quanto previsto per la Polizia di Stato, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche attraverso una rideterminazione degli organici coerente con le esigenze dell'amministrazione penitenziaria.
1. 74.    Mazzoni.

      Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: polizia penitenziaria aggiungere le seguenti: allineandone la progressione di carriera secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
1. 29.    Lucidi, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

          4) previsione della facoltà, per gli appartenenti all'unico ruolo dirigenziale di cui alla lettera c) e qualifiche equipollenti delle altre forze di polizia, di permanere in servizio fino al compimento del 65o anno di età, previo accertamento dell'idoneità ai servizi di polizia.
1. 30.    Molinari.

      Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1. 36.    Minniti, Molinari, Bressa, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

          d) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti, completando il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in accordo con le disposizioni in vigore per l'accesso alla dirigenza pubblica, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, prevedendo:

              1) che la dotazione organica sia determinata tenendo conto delle posizioni soprannumerarie stabilite dall'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;

              2) che la determinazione del contenuto del rapporto di impiego sia disciplinata in conformità al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni;

              3) sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i primi dirigenti della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente superiore di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio e la corresponsione, se più favorevole, del trattamento di quiescenza normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita spettante nella nuova qualifica.
1. 75.    Leoni, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

          e) razionalizzazione delle carriere di cui alle lettere a), c) e d), ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ovvero loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica, prevedendo:

              1) la facoltà di ridurre le qualifiche in coerenza con le differenti posizioni funzionali e di ridisciplinarne le percorrenze, fermi restando i trattamenti economici connessi all'anzianità di servizio;

              2) l'attribuzione dei trattamenti economici compensativi, graduati anche in relazione all'anzianità di servizio e alle idoneità conseguite, nel caso siano posti limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella carriera superiore;

              3) per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di tutti i ruoli, di ogni arma e corpo, la nomina alla qualifica o al grado superiore il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso, con trattamento di quiescenza normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettante alla qualifica con parametro immediatamente superiore a quello in godimento, nonché con l'indennità pensionabile e l'assegno di funzione nella misura immediatamente superiore a quella in godimento;

          f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie, che devono, comunque, tenere conto delle legittime aspettative del personale già appartenente alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o corrispondenti, e ai ruoli direttivi speciali, nonché di quelle del personale in possesso del titolo di studio della laurea o della laurea specialistica, coerente con quello richiesto per l'accesso alle posizioni direttive o dirigenziali;

          g) estensione, a tutti gli appartenenti del ruolo ispettori in possesso dei requisiti minimi di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche, della possibilità di partecipazione al concorso interno per l'accesso al ruolo direttivo.
1. 76.    Pinotti, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Sopprimere i commi 3 e 7.
1. 77.    Angioni, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: trattamenti dirigenziali aggiungere le seguenti: dei commissari capo,
1. 41.    Molinari.

      Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per la creazione dei ruoli direttivi di cui al comma 2, lettera c), numeri 2) e 3).
1. 42.    Molinari.

      Al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.
1. 46.    Pisa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.
1. 47.    Pinotti, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sul piano nazionale aggiungere le seguenti: dei dirigenti e del restante personale.
1. 78.    Ruzzante, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: competenti Commissioni permanenti con le seguenti: Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
1. 202. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.
1. 48.    Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.

      Sopprimere il comma 7.
1. 49.    Luongo, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 8, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.
1. 50.    Rotundo, Molinari, Mascia, Deiana.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

(Trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate).

      Sopprimerlo.
2. 60.    Bressa, Molinari, De Brasi, Mascia, Deiana.

Subemendamento all'emendamento 2. 100 delle Commissioni

      All'emendamento 2.100, sostituire i comma 2 e 3 con i seguenti:

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per la riforma del comparto sicurezza e della disciplina di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, al fine di:

          a) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali e di concertazìone per quello ad ordinamento militare;

          b) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze armate, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali da esercitare mediante un procedimento di concertazione.

      3. Lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 2 è trasmesso alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso è, inoltre, preventivamente trasmesso alle Camere e sottoposto al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
0. 2. 100. 1.    Lucidi.

      Sostituirlo con il seguente:

      Art. 2. - (Trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

          a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici;

          c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      2. All'attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti delle risorse annualmente all'uopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.
      3. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
2. 100.    Le Commissioni.

      Sostituire il comma 1 con i seguenti:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per la riforma del comparto sicurezza e della disciplina di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, al fine di:

          a) realizzare una maggiore distinzione del comparto sicurezza, comprendente il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, dal comparto difesa, comprendente il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

          b) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali;

          c) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze armate, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali da esercitare mediante un procedimento di concertazione.

      1-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi sono, inoltre, preventivamente trasmessi al Parlamento e sottoposti al parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

      1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino a quando non sono approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, i relativi trattamenti sono determinati nella loro interezza, di diritto, annualmente, in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165.

      Conseguentemente, al medesimo articolo:

          comma 4, sostituire le parole: comma 1, lettera a) con le seguenti: comma 1-ter;

          comma 5, sostituire le parole: comma 1, lettera a) con le seguenti: comma1-ter.
2. 61.    Lucidi, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: degli incrementi medi aggiungere le seguenti: delle retribuzioni complessive.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: Se i dati necessari fino alla fine della lettera con le seguenti: Se, per qualsiasi causa, i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo, se più favorevole, successivo conguaglio.
2. 62.    Molinari.

      Al comma 1, lettera b), premettere le parole: in attesa del decreto legislativo di attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera c), con il quale sono individuate autonome procedure di determinazione dei contenuti del peculiare rapporto di lavoro dei dirigenti,
2. 63.    Molinari, Bressa Minniti,, Mascia, Deiana.

      Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: dalle medesime procedure con le seguenti: dai medesimi accordi sindacali e procedure di concertazione.
2. 66.    Lavagnini.

      Al comma 2, dopo le parole: All'attuazione del comma 1 aggiungere le seguenti: , lettera b),
2. 67.    Lavagnini.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. A completamento ed in conseguenza di quanto previsto dal comma 259 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

          a) ai primi dirigenti della Polizia di Stato con almeno sei anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente superiore, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio e, se più favorevole, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, spettante al dirigente superiore con analoga anzianità di servizio;

          b) ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche equiparate con almeno venti anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di primo dirigente, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio e, se più favorevole, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, spettante al primo dirigente.
2. 64.    Molinari.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      6. A decorrere dal 1o gennaio 2006, agli ufficiali generali delle Forze armate sono estesi, se più favorevoli, i benefici economici di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
2. 65.    Angioni, Molinari, Mascia, Deiana.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.

(Disposizioni relative al Corpo della polizia penitenziaria).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il personale appartenente ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità ivi specificate, accedono alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario.
3. 1.    Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.

      Al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: n. 12 dell'11 febbraio 2000 aggiungere le seguenti: e n. 99 del 14 dicembre 2001.
3. 60.    Lavagnini.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      2-bis. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), vengono altresì emanate norme al fine di riordinare in senso perequativo gli ordinamenti dei ruoli direttivi della polizia penitenziaria, rideterminando i periodi di permanenza nelle qualifiche del ruolo direttivo speciale e del ruolo direttivo ordinario, affinché il percorso dalla qualifica iniziale a quella apicale si esaurisca nello stesso periodo di tempo previsto per i corrispondenti ruoli della polizia di Stato.
3. 3.    Pisa, Molinari, Mascia, Deiana.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      5. All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.
3. 8.    Pinotti, Molinari, Mascia, Deiana.

(Votazione dell'articolo 3)

      Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

      Art. 4. - 1. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2006, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, un decreto legislativo per il riordino del ruolo dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, prevedendo:

          a) l'applicazione di tale normativa limitatamente al personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso del diploma di scuola media superiore;

          b) l'inquadramento nel ruolo dei marescialli con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in servizio permanente;

          c) il superamento di un percorso formativo adeguato da svolgere presso il reparto di appartenenza o presso enti e reparti limitrofi.
3. 03.    Ruzzante, Molinari, Mascia, Deiana.

      Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

      Art. 4. - (Norme transitorie per il riordino del ruolo dei sergenti). - 1. Nella fase di prima applicazione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso del diploma di scuola media superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in servizio permanente, previo il superamento di un percorso formativo adeguato da svolgere presso il reparto di appartenenza o presso enti e reparti limitrofi.
3. 04.    Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.

      Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

      Art. 4. - (Norme transitorie per riordino del ruolo sovrintendenti). - 1. Nella fase di prima applicazione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ai vice sovrintendenti della Polizia di Stato che hanno superato il 15o, 16o e 17o corso, la decorrenza giuridica della nomina è retrodatata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello per il quale sono state accertate le vacanze di organico.
      2. Gli stessi sono inquadrati, se idonei, nel ruolo degli ispettori, fino a saturazione delle vacanze di organico.
      3. Gli ispettori della Polizia di Stato del 7
o corso e successivi, vincitori di concorso per esami e frequentatori di diciotto mesi di corso, sono ricollocati in ordine di ruolo allineandoli alle posizioni degli ispettori acceduti in ruolo a seguito del superamento di specifiche e selettive prove concorsuali, selezioni psico-fisico-attitudinali e frequenza di corso di aggiornamento e formazione. Ai fini della rideterminazione dell'anzianità di servizio in ruolo, è computato il periodo di diciotto mesi di corso svolto dai vice ispettori del 7o corso e successivi concorsi pubblici. Il trattamento economico in godimento è equiparato a quello delle omologhe qualifiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.
3. 05.    Luongo, Molinari, Mascia, Deiana.

      Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

      Art. 4. - (Norme per la salvaguardia del principio di equiordinazione). - 1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, tutti i provvedimenti normativi da emanare in attuazione della presente legge, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico,devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione tra ciascuna forza armata e forza di polizia.
3. 061.    Rotundo, Molinari, Bressa, Mascia, Deiana, Lavagnini, Angioni, Santino Adamo Loddo, Giorgio Conte, Pinotti, Di Giandomenico.

      Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

      Art. 4. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1.023 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si fa fronte, quanto a 313 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per gli ulteriori 710 milioni con il gettito derivante dalle seguenti disposizioni:

          a) per 200 milioni di euro: all'articolo 1, comma 551, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «il mantenimento del gettito» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento di gettito di 200 milioni di euro»;

          b) per 110 milioni annui: è aumentata del 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

          c) per 140 milioni di euro annui: l'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati; resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di successioni e donazioni vigenti precedentemente l'entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001;

          d) per 160 milioni di euro annui: è aumentata dal 6 al 10 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

          e) per 100 milioni di euro: all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni a decorrere dall'anno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.120 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.220 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1.420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».
3. 062.    De Brasi, Molinari, Mascia, Deiana.

      Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

      Art. 4. - (Disposizione di interpretazione autentica in materia di inquadramento stipendiale).
 -
1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell' inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita solamente la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.
3. 063.    Lavagnini.

      Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

      Art. 4. - (Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.

      2. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».

      3. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.
3. 064.    Lavagnini.